{"id":7480,"date":"2022-07-01T18:31:07","date_gmt":"2022-07-01T16:31:07","guid":{"rendered":"https:\/\/corsallanello.it\/?p=7480"},"modified":"2026-03-08T17:12:49","modified_gmt":"2026-03-08T16:12:49","slug":"lussi-proibiti-donne-medioevo","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/corsallanello.it\/en\/approfondimenti\/lussi-proibiti-donne-medioevo\/","title":{"rendered":"I lussi proibiti alle donne nel Medioevo"},"content":{"rendered":"<h2>I lussi proibiti alle donne nel Medioevo &#8211; Sul corpo delle donne<\/h2>\n<h3>La moda, l&#8217;effimero che viene &#8220;proibito&#8221;<\/h3>\n<p>La moda, l\u2019effimero, sono fenomeni niente affatto moderni: l\u2019urgenza per le donne di abbigliarsi per apparire nasce nel Medioevo e in maniera cos\u00ec prepotente, che si ritenne opportuno disciplinare questa tendenza con apposite norme.<\/p>\n<p>Se consideriamo che molte donne sono ancora oggi obbligate ad indossare determinati abiti ed accessori, non possiamo stupirci del fatto che a partire dal XIII secolo e fino alla Rivoluzione francese, furono emanate le cosiddette \u201cLeggi suntuarie\u201d, un insieme di provvedimenti volti a limitare il lusso nell\u2019abbigliamento, nelle concessioni dotali e in alcune occasioni sociali come feste, banchetti e funerali.<br \/>\nL\u2019insieme delle norme \u00e8 estremamente corposo e pu\u00f2 essere approfondito nell\u2019importante lavoro<br \/>\ndella professoressa Muzzarelli citato nella bibliografia di riferimento. In questa sede, ci limiteremo ad esporre alcune normative narnesi relative ad abiti, doti e funerali.<\/p>\n<p>Va subito detto che gli scopi dei legislatori erano tutt\u2019altro che univoci: i divieti erano rivolti ad entrambe i sessi, ma in realt\u00e0 nel Medioevo le limitazioni erano imposte in maniera quasi esclusiva alle donne.<\/p>\n<h3>Il lusso vietato, ma non per tutti<\/h3>\n<p>Il lusso era s\u00ec vietato, ma in base alle diverse categorie sociali, anche e soprattutto allo scopo di rendere immediatamente riconoscibile il ceto di appartenenza. La normativa poteva essere facilmente aggirata: chi denunziava spontaneamente il possesso di abiti contra legem, pagando un\u2019apposita tassa poteva farli registrare e bollare, acquisendo di fatto il diritto di continuare ad indossarli. Tenuto conto che le sanzioni per chi esibiva un abito \u201cvietato\u201d e non denunziato, consistevano in pene pecuniarie elevate (inasprite dalla confisca dell\u2019oggetto del reato e in alcuni casi persino dalla scomunica papale), appare evidente che le leggi suntuarie non colpivano equamente tutti i ceti sociali: i ricchi, semplicemente pagando (la bollatura o la sanzione), potevano abbigliarsi a loro piacimento in barba a qualsiasi divieto.<\/p>\n<p>Un altro aspetto paradossale di queste leggi stava nel fatto che le multe si applicavano anche a coloro che avevano realizzato un abito o un accessorio vietato, sicch\u00e9 sarti, ricamatori e calzolai erano spesso costretti a sborsare somme che superavano di gran lunga il prezzo percepito per il loro lavoro (ferma restando, in molti casi, anche l\u2019applicazione di pene corporali).<br \/>\nIl ricavato delle ammende serviva a rimpinguare le casse cittadine, ma anche le tasche dei denunzianti (una regola che si riscontra in moltissime norme degli Statuti di Narni).<\/p>\n<h3>Nel Medioevo c&#8217;era chi misurava la lunghezza degli strascichi delle donne<\/h3>\n<p>Con l\u2019avvento delle leggi suntuarie, al fianco dei comuni cittadini che si peritavano di denunciare i lussi altrui (per moralit\u00e0 o semplice tornaconto personale), le citt\u00e0 si animarono di ufficiali armati di metro, che andavano in cerca di strascichi e maniche fuori misura, \u201cpianelle\u201d e sopralzi eccessivi (tali da poter raggiungere anche un metro e mezzo di altezza), accessori e gioielli proibiti o che eccedevano il limite consentito, stoffe e pellicce vietate e persino colori fuori legge o destinati solo a determinate categorie.<\/p>\n<p>Il campo d\u2019azione di ufficiali e delatori era infinito, ma spesso si concentrava davanti alle chiese: le messe, soprattutto quelle domenicali e nelle festivit\u00e0 pi\u00f9 importanti, erano un\u2019occasione per sfoggiare abiti sontuosi ed esibire il proprio status sociale. Quest\u2019usanza \u00e8 sopravvissuta a lungo nelle nostre zone: almeno sino agli anni \u201970, soprattutto a Natale e a Pasqua, molte donne si recavano in chiesa con abiti e calzature nuove (a Narni si diceva che s\u2019erano \u201cripulite\u201d a festa) e le signore abbienti facevano largo sfoggio di pellicce. La pratica sembra essere caduta ormai in disuso, ma \u00e8 ancora viva nei matrimoni, nelle feste e persino in alcuni funerali.<\/p>\n<p>All\u2019asprezza delle leggi suntuarie, si sommava l\u2019opera di moralizzazione dei tanti predicatori che nel Medioevo si spostavano di citt\u00e0 in citt\u00e0 scagliandosi contro i cattivi costumi (delle donne, ben inteso).<br \/>\nCi\u00f2 che si stigmatizzava nelle prediche non era soltanto il danno economico prodotto da abiti e gioielli lussuosi, ma anche la contraffazione messa in atto dalla perfidia insita nelle donne: applicare imbottiture che facevano apparire in carne quelle troppo magre e indossare calzature vertiginose che rendevano alte quelle basse, significava alterare l\u2019opera di Dio ed ingannare gli uomini circa le proprie reali fattezze.<\/p>\n<h3>Cosa dicono gli Statuti Narnesi<\/h3>\n<p>Alla vasta storiografia di molte citt\u00e0 italiane, capace di illustrare nel dettaglio i divieti, le regole, l\u2019entit\u00e0 delle pene e persino i nomi di molti contravventori, fa da contrappunto la scarsit\u00e0 di notizie riguardo Narni. Poche le norme degli Statuti del 1371 in proposito ed assolutamente assenti in materia di abbigliamento, tanto che per approfondire i divieti relativi agli indumenti e agli accessori \u00e8 necessario consultare le Riformanze (le cui copie, purtroppo, sono disponibili solo a partire dal XVI secolo).<\/p>\n<p>Al Capitolo XI del Libro Primo, si stabilisce che <em>\u201cnessun erede possa avere per il funerale al lutto di qualche defunto, pi\u00f9 di due torce di cera fino a dieci libbre di peso, se sar\u00e0 stato cavaliere, giudice o canonico: negli altri casi fino a un massimo di cinque libbre per ciascun cero, alla pena di 10 libbre cortonesi per ciascun trasgressore. E il Vicario della citt\u00e0 sia tenuto ad inviare uno dei notai con i loro dipendenti e un baiulo, a qualsiasi funerale, per indagare e investigare sulle predette disposizioni, alla pena di 10 libbre cortonesi del suo salario. E nessuno o nessuna possa vestirsi di nero tranne la moglie e due servitori al massimo, alla detta pena\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Questa norma introduce subito un importante distinguo: il peso delle torce di cera variava in base allo status del defunto: cinque libbre per i comuni mortali, il doppio per cavalieri, giudici e canonici.<br \/>\nI cavalieri appartenevano ad una categoria privilegiata, oggetto di limitazioni\/concessioni in molte leggi suntuarie. A Siena, alcune norme dello \u201cStatuto del Donnaio\u201d (nome indubbiamente evocativo), dettavano precise regole riguardanti le cerimonie d\u2019investitura, al fine di limitare lo sfarzo e lo scambio di doni importanti. Per contro, ai cavalieri era per\u00f2 concesso d\u2019indossare farsetti e giubbe di mussolina o di altro tessuto di seta ed era a loro che, una volta defunti, si tributavano onoranze funebri dispendiose e spesso talmente solenni da meritare cronache dettagliate, come ad esempio quella che fu composta per il funerale di Giovanni da Pietramala: il suo corpo fu adagiato in una bara coperta di drappo vermiglio, i chierici della Cattedrale recavano cento doppieri accesi. Il corteo era aperto da \u201cdue beccamorti a cavallo\u201d, ciascuno dei quali era seguito da sei famigli vestiti di scuro. Erano presenti quindici cavalli bardati ed altri erano coperti da insegne del comune; seguiva lo stendardo da campo del defunto, mentre il cavallo di Giovanni sfilava precedendo la bara del suo padrone, montato da un soldato che indossava l\u2019armatura, le insegne del condottiero e impugnava il suo bastone di comando. In altre citt\u00e0 italiane, subito dopo i cavalieri, venivano contemplati i medici piuttosto che i giudici.<br \/>\nAbbastanza rara \u00e8 invece l\u2019aggiunta dei canonici contemplata nei nostri Statuti, ma bisogna ricordare che Narni era pur sempre territorio del Patrimonio di San Pietro.<br \/>\nUna costante delle leggi suntuarie \u00e8 invece la limitazione all\u2019uso dell\u2019abito nero: dopo la peste nera del 1348 ed il conseguente, perpetuo lutto, fu proibito a qualsiasi categoria sociale di vestire a lutto, con la sola eccezione delle vedove.<\/p>\n<p>La seconda norma degli Statuti cittadini \u00e8 contenuta nel Libro III (Super Maleficijs et Criminalibus causis). Al Capitolo LXVII si legge: <em>\u201cStabiliamo che, per ciascuna donna da maritare o da dotare non possano essere promessi o dati, come beni mobili dotali, se non questi beni mobili dotale scritti sotto, vale a dire: panni di lana da donna, due letti di panni, un soppedaneo di legno, alla pena di 25 libbre cortonesi, da applicare alla Camera, per chi d\u00e0, promette o ottiene o riceve la promessa. E la tale promessa, da qui in poi, non abbia valore n\u00e9 vigore per legge; e per essa non si possa agire o difendere nei tribunali della citt\u00e0 di Narni, e nessun notaio faccia scrivere n\u00e9 scriva oltre la detta forma, alla pena di 10 libbre cortonesi, da applicarsi alla Camera. E chiunque possa denunciare e<\/em><br \/>\n<em>accusare i trasgressori delle cose predette\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Un esempio pratico di una dote del XIV secolo, del tutto in linea con le limitazioni fissate dai nostri Statuti, ci viene fornito da un atto notarile stipulato a Narni l\u201911 marzo 1375 dal notaio Macthiutius Salvatelli. L\u2019atto\/quietanza ci informa che <em>\u201cPetrucolus Iohannis Lucarelli rilascia quietanza a Tomas Cecchi Petrignani per la corresponsione della dote di sua sorella Sabecta, promessa a lui in sposa con atto immediatamente precedente. La dote in questione consiste in 600 lire di denari cortonesi, due letti ben forniti di biancheria, una tunica, un mantello ed un tappeto\u201d.<\/em><\/p>\n<p>In teoria si potrebbe pensare che le restrizioni riguardo ai beni mobili dotali fossero identiche per ogni ceto sociale, ma nella pratica \u00e8 evidente che \u201ci panni di lana da donna\u201d non meglio specificati, potevano variare di qualit\u00e0 e numero in base alle disponibilit\u00e0 economiche della famiglia, cos\u00ec come i \u201cdue letti di panni\u201d. Anche il valore del \u201csoppedaneo\u201d (cassone per i capi di vestiario che normalmente veniva collocato ai piedi del letto) poteva essere ben diverso a seconda del tipo di legno utilizzato e dei decori.<\/p>\n<h3>La dote di Giacoma di messer Antonio Bocarini Brunori di Leonessa, sposa del Gattamelata.<\/h3>\n<p>Si pensi ad esempio alla dote di Giacoma di messer Antonio Bocarini Brunori di Leonessa, andata in sposa nel 1410 al Gattamelata. La sua dote era piuttosto esigua: 500 ducati d\u2019oro, ma il suo corredo di nozze era magnifico e contenuto in splendide casse di legno, lavorate con intagli a rilievo, dipinte con arabeschi di fiori e frutti, decorate con storie sacre e profane (soprattutto sponsali antichi), massime morali, versetti della Bibbia, dei Salmi e il Pater noster in latino volgare. Quindi, ancora una volta, semplicemente tacendo i dettagli, la normativa non poneva limiti alle categorie pi\u00f9 ricche.<\/p>\n<p>Venendo alle Riformanze, al volume 4, in data 21 gennaio 1537, si legge: <em>\u201cIn considerazione della Rovina et danni ch\u2019avemo patiti, riformiamo il vestire delle donne. Statuimo et ordinamo che nessuna donna di qualunque stato, qualit\u00e0 e condizione, se sia tanto narnese che forestiera, essendo maritata e abitando in Narni, possa n\u00e9 debba portare alcuna sorte di veste di broccato, velluto, seta, damasco e altra sorte di drappi, eccetto Ciambellotto del quale ne possono avere una vesta e non di pi\u00f9. <\/em>(Il Ciambellotto o Camellotto era un tessuto di lana pesante in armatura di tela, fatto con peli di cammello, solitamente usato per abiti invernali)<em>. Si prescrive che possano portare tre braccia di drappo di broccato e broccadello in fuora le maniche. Statuimo et ordinamo che le dicte donne come sopra, non possano n\u00e9 debbano portare alcuna sorta d\u2019oro, d\u2019argento, perle n\u00e9 gioielli, n\u00e9 catene, n\u00e9 collane in capo n\u00e9 al collo n\u00e9 al petto n\u00e9 in alcun altro loco, n\u00e9 portare scuffie, corone, centure d\u2019oro ed argento n\u00e9 di perle. Item statuimo et ordinamo che le dicte donne non possano n\u00e9 debbano portare pi\u00f9 di tre anelli d\u2019oro o d\u2019argento con quelle pietre che gli piacer\u00e0. Nessuna donna che abbia una dote di 100 ducati o di 200 ducati, possa n\u00e9 debba portare sbernia o drappo di nessuna sorte, n\u00e9 vesti di rosato n\u00e9 di pavonazzo, eccetto possa portare maniche di rosato ovvero di pavonazzo. Donna con 300 ducati di dote: non possa e non debba portare vesti di Cabilotto (forse anche qui si intendeva Ciambellotto). Nessuna donna, di qualunque condizione e qualit\u00e0 non possa n\u00e9 debba portare vesti d\u2019alcuna sorte con intagli, ovvero ricami per alcun modo. E se qualcuno non osservasse i presenti Capitoli, acciocch\u00e9 il timor della pena abbia ad osservar, statuimo et ordinamo che qualunque persona contravver\u00e0 alli sopradetti Capitoli &amp;amp; Riformanze, caschi ipso facto et ipso iure nella pena di Cinquanta ducati e perda tutto quello che indossa contro la forma dei presenti Capitoli. Item statuimo et ordinamo che qualunque persona contravvenga ai sopradetti Capitoli caschi ipso facto nella scomunica papale e non si possa assolvere se non dal Papa, eccetto in articulo mortis. Item statuimo et ordinamo che qualunque sarto, ovvero ricamatore tagliasse ovvero cucisse o ricamasse o intagliasse alcuna sorte di vesti contro la forma dei presenti Capitoli, caschi ipso facto nella pena di venticinque scudi\u201d.<br \/>\n<\/em><br \/>\nAl primo capitolo si riforma anche la misura delle doti da dare nella citt\u00e0 di Narni e nel suo distretto, che debbono limitarsi a 100, 200, 300 o al massimo 400 ducati. A questo proposito <em>\u201csi <\/em><em>statuisce e si ordina che nessun padre, n\u00e9 madre, n\u00e9 fratelli, n\u00e9 zii, n\u00e9 alcuna altra persona, possa n\u00e9 <\/em><em>debba promettere o dare alcuna cosa tanto in denari, quanto in beni stabili o ancora in mobili, n\u00e9 in <\/em><em>nessun altro modo, al di sopra dei limiti anzidetti, quindi non oltre i 400 ducati, in modo che la <\/em><em>donna non abbia alcuna cosa che valga oltre la cifra stabilita, eccetto che derivasse da eredit\u00e0 <\/em><em>ovvero legati\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La formula di queste disposizioni \u00e8 ufficiale: <em>\u201cconvocati Magistri D. Prioris ecc, in nome di Dio,<\/em><br \/>\n<em>Amen&#8221;<\/em>. Segue la data della stipula e l\u2019elenco nominativo di tutti i convenuti.<br \/>\nAppare chiaro che in quella sede si riformarono norme precedenti che purtroppo sono andate perdute, perch\u00e9, in particolar modo nella parte riguardante gli abiti e gli accessori vietati, non si fece certo riferimento agli Statuti del 1371, che come abbiamo visto non ne parlano affatto.<\/p>\n<p>Quanto alla dote, furono fissati limiti precisi anche riguardo al valore dei beni dotali mobili, pertanto \u00e8 difficile capire se anche in questo caso, si riformarono norme precedenti oppure se si tratt\u00f2 di un semplice ampliamento della norma statutaria in materia.<br \/>\nFatto sta che nel 1537, oltre alla multa e alla perdita dell\u2019abito, a Narni si comminava anche la scomunica papale ed \u00e8 facile intuire che questa \u201csanzione\u201d aggiuntiva fosse gi\u00e0 presente anche nelle precedenti Riformanze. Allo stesso modo nella nostra citt\u00e0, gli artigiani che avevano realizzato l\u2019abito incriminato, erano tenuti al pagamento di una multa, pari alla met\u00e0 di quanto dovuto dai reali contravventori.<\/p>\n<h3>Il controllo del patrimonio delle donne nel Medioevo<\/h3>\n<p>Quanto alle limitazioni in materia di dote, vale forse la pena specificare che il reale intento dei legislatori non era certo arginare il fenomeno del lusso, quanto controllare in maniera efficace i diritti patrimoniali delle donne nel Medioevo.<br \/>\nAlla morte del marito infatti, la dote tornava alla vedova in piena e libera propriet\u00e0, ecco dunque che bisognava limitarla, per evitare che le donne possedessero un patrimonio personale importante.<br \/>\nResta il fatto che la parte pi\u00f9 incisiva delle Riformanze narnesi \u00e8 tutta nel prologo: <em>\u201cin considerazione della Rovina et danni ch\u2019avemo patiti, riformiamo il vestire delle donne\u201d<\/em>. Segno evidente che i legislatori erano pericolosi misogini terrorizzati dal gentil sesso e da un malinteso cristianesimo. Dispiace dirlo, ma \u00e8 indubbio che alcuni di loro siano ancora tra noi.<\/p>\n<p><strong>Mariella Agri<\/strong><\/p>\n<p>Leggi altri: <a href=\"https:\/\/corsallanello.it\/news\/approfondimenti-storia-medievale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Racconti delle Pergamene<\/strong><\/a> &#8211; approfondimenti di storia medievale<br \/>\nConsulta gli <a href=\"http:\/\/notes9.senato.it\/__C1256DF7003BF35E.nsf\/0\/B05C0179CCBC7AD2C1256FC500343F71?OpenDocument\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Statuti di Narni online<\/strong><\/a><\/p>\n<hr>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Bibliografia di riferimento:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Duccio Balestracci, Le armi, i cavalieri, loro: Giovanni Acuto e i condottieri nell\u2019Italia del<br \/>\nTrecento. Editori Laterza, 2009<\/li>\n<li>Raffaello Bartolucci (traduzione a cura di), Statuta Illustrissimae Civitatis Narniae, Terni, 2016<br \/>\nE. David, C. Perissinotto, C. Carmi, V. Coronelli (a cura di) \u2013 Le pergamene dell\u2019archivio del<br \/>\nCapitolo della cattedrale di Narni (1047-1941). Regesti, Selci-Lama (PG), 2017<\/li>\n<li>Maria Giuseppina Muzzarelli, Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo<br \/>\nall\u2019et\u00e0 moderna. Bologna, Il Mulino, 2020<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I lussi proibiti alle donne nel Medioevo &#8211; Sul corpo delle donne La moda, l&#8217;effimero che viene &#8220;proibito&#8221; La moda, l\u2019effimero, sono fenomeni niente affatto moderni: l\u2019urgenza per le donne di abbigliarsi per apparire nasce nel Medioevo e in maniera cos\u00ec prepotente, che si ritenne opportuno disciplinare questa tendenza con apposite norme. 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